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O. 12/05/2003 n. 350

10. I capitolati speciali dovranno contenere specifiche disposizioni perchè i lavori vengano eseguiti in più turni giornalieri. Dovrà inoltre essere previsto un premio di accelerazione al verificarsi delle seguenti condizioni: riduzione del termine per l'esecuzione dei lavori quale indicato nel capitolato speciale d'appalto che porti un beneficio economico espresso nel valore di calcolo della maggiore risorsa idrica acquisita o salvata da perdite nel periodo intercorrente tra la data di prevista anticipata conclusione dei lavori per effetto dell'accelerazione, e la data di conclusione dei lavori prevista dal Capitolato speciale di appalto; riduzione dei tempi delle fasi di cantiere, riducendo contemporaneamente disagi e disfunzioni per la popolazione. Controversie tra amministrazione comunale appaltante e impresa esecutrice dei lavori.

11. In deroga a quanto prescritto dall'art. 31-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., tutte le controversie che dovessero insorgere in conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, a prescindere dal loro importo, saranno valutate con le modalità stabilite dallo stesso articolo. In deroga all'art. 32, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i. la composizione del collegio arbitrale è quella prevista dall'art. 12 del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Collaudo.

12. In deroga a quanto prescritto dall'art. 28, comma 3 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, s.m.i., per i lavori di importo fino 5.000.000 di Euro, l'amministrazione appaltante potrà sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori. Negli altri casi, il Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna designerà il collaudatore ovvero la Commissione di collaudo. Gli oneri conseguenti faranno carico alla voce spese generali del quadro economico dell'intervento. Consegna anticipata dell'opera. In deroga a quanto previsto dall'art. 200, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata delle opere realizzate con la sola condizione che siano state eseguite con esito positivo le prove previste dal capitolato speciale d'appalto. Resta fermo che la presa in consegna anticipata, ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 200, non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Art. 8. Crono-programma di attuazione 1° Termine entro il quale devono essere presentate le istanze per| il finanziamento commissariale Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna 2° Termine entro il quale deve essere approvato l'elenco delle proposte ammissibili Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 1 3° Termine entro il quale le amministrazioni comunali incluse nell'elenco degli interventi ammissibili devono trasmettere la deliberazione della giunta comunale, con la quale viene approvato il progetto esecutivo dell'intervento, viene confermata la misura del cofinanziamento nella percentuale indicata nell'istanza di cui al bando della Misura 1.1 e viene inviata copia del provvedimento di indizione della gara per l'appalto dell'intervento complessivo (art. 2, comma 2.a) Entro trenta giorni dalla data di o del lotto funzionale (art. 2, pubblicazione, nel bollettino commi 2.b e 2.c) del quale è ufficiale della regione Sardegna, stato richiesto il finanziamento dell'elenco delle proposte commissariale ammissibili 4° Erogazione del 70% Contestualmente al provvedimento di affidamento di cui all'art. 3, comma 2

Art. 9. Rendicontazione contabile e monitoraggio

1. Le somme messe a disposizione delle amministrazioni comunali sulla contabilità speciale di tesoreria, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, legale rappresentante dell'Ente, con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

2. Le amministrazioni comunali, con atti a firma del legale rappresentante dell'Ente, nella sua qualità di Sub-Commissario delegato per l'attuazione dell'intervento commissariale, e per l'effetto, titolare della contabilità speciale, presenterà alla Ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari, per il tramite della Ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al Commissario governativo.

3. Gli importi delle spese sostenute, per la cui ammissibilità si applicano le norme di cui ai Regolamenti CE n. 1260/1999, 1685/2000 e 438/2001, dovranno essere rendicontati secondo le modalità di cui al successivo punto 4.

4. Le amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale, sia che si tratti di cofinanziamento del progetto generale che di eventuale lotto funzionale, sono obbligate a trasmettere all'ufficio del Commissario governativo apposite schede, su supporto cartaceo ed informatico, di cui all'allegato n. 3, opportunamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente (Sub-Commissario) e dal responsabile del procedimento, anche al fine di realizzare un costante monitoraggio finanziario (trimestrale), fisico (semestrale) e procedurale (annuale) basato sui dati qualitativamente affidabili.

Art. 10. Assistenza tecnica

1 . Alle amministrazioni comunali beneficiarie del finanziamento commissariale verrà garantita, in ogni fase procedimentale, l'assistenza tecnica dell'ufficio del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna che si avvarrà, a tal fine, della società Hydrocontrol S.c.r.l. già operante quale Service esterno dell'ufficio stesso.

1. Il Commissario per l'emergenza idrica assegna, in caso di ritardo, inerzia o inadempimento, del rappresentante legale del Comune, nominato Sub- Commissario, un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario procede alla revoca del finanziamento Commissariale con conseguente automatica revoca della nomina del Sub-Commissario cui spetta l'immediato riversamento in restituzione, nella contabilità speciale n. 1690, intestata al presidente della regione

- Emergenza idrica, dei fondi commissariali messi a disposizione del comune. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 12 maggio 2003 Il Commissario governativo: Pili

 

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